Tolleranza del 5% sulla velocità rilevata dall'autovelox
La redazione di AEQUA. Pubblicata il 16 settembre 2026.

In breve
L'articolo 345 comma 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada impone di ridurre la velocità rilevata dall'apparecchio del 5%, con un minimo di 5 km/h, prima di usarla per contestare l'infrazione. La riduzione si applica sempre, anche quando il 5% della velocità rilevata è inferiore a 5 km/h: in quel caso si sottraggono comunque 5 km/h. Ad esempio, un rilevamento di 61 km/h in un tratto con limite 50 diventa 56 km/h contestati; un rilevamento di 96 km/h in un tratto con limite 90 diventa 91 km/h. La velocità dopo la riduzione è quella che determina la fascia di sanzione dell'articolo 142, non quella grezza indicata dall'apparecchio.
Regola: 5%, minimo 5 km/h
L'articolo 345 comma 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) stabilisce che, prima di contestare l'infrazione, la velocità rilevata dall'apparecchiatura va ridotta del 5%, con una riduzione minima comunque di 5 km/h.
La regola serve a tenere conto del margine di errore tecnico dello strumento di misura: la velocità che conta ai fini della sanzione non è quella letta grezza dall'apparecchio, ma quella che resta dopo aver applicato questa riduzione.
Quando il verbale riporta la velocità contestata identica a quella rilevata, senza alcuna riduzione, è un punto che merita attenzione: la tolleranza va sempre applicata.
Tre esempi di calcolo
Il 5% della velocità rilevata si sottrae dalla velocità rilevata stessa; se il risultato di questo calcolo è inferiore a 5 km/h, si sottraggono comunque 5 km/h, non il valore percentuale più basso.
| Limite | Velocità rilevata | Riduzione applicata | Velocità contestata |
|---|---|---|---|
| 50 km/h | 61 km/h | 5 km/h (il 5% di 61 è circa 3, quindi si usa il minimo) | 56 km/h |
| 130 km/h | 135 km/h | 6,75 km/h circa (5% di 135) | circa 128 km/h |
| 90 km/h | 96 km/h | 5 km/h (il 5% di 96 è circa 4,8, quindi si usa il minimo) | 91 km/h |
Negli esempi con velocità rilevate più basse il 5% pesa meno di 5 km/h, quindi si applica sempre il minimo di legge; a velocità più alte il 5% supera i 5 km/h e diventa la riduzione effettiva.
Velocità contestata e fasce dell'articolo 142
È la velocità contestata, cioè quella già ridotta secondo l'articolo 345, a determinare in quale fascia dell'articolo 142 ricade l'infrazione, e quindi l'importo della sanzione e i punti patente.
- Fino a 10 km/h oltre il limite: comma 7, nessuna decurtazione di punti
- Da 10 a 40 km/h oltre il limite: comma 8, 3 punti
- Da 40 a 60 km/h oltre il limite: comma 9, 6 punti
- Oltre 60 km/h: comma 9-bis, 10 punti
Il verbale, secondo la prassi, dovrebbe distinguere la velocità rilevata dall'apparecchiatura dalla velocità accertata o contestata, cioè quella già al netto della tolleranza: i due valori non vanno confusi tra loro.
Tutor e velocità media
Il sistema Tutor non misura la velocità in un punto, ma calcola una velocità media tra due varchi distanti su un tratto di autostrada. Anche a questa velocità media si applica la stessa regola della tolleranza del 5%, con il minimo di 5 km/h, prima di determinare la fascia di sanzione.
AEQUA legge il verbale e ti dice se ha senso fare ricorso, per 2,90 €; se decidi di procedere, scrive l'atto per 17,00 € in più. Lo trovi sulla home di alpha-aequa.com.


