Cartello dell'autovelox: presegnalazione e distanza
La redazione di AEQUA. Pubblicata il 16 settembre 2026.

In breve
La legge impone sempre una presegnalazione, con cartelli o dispositivi luminosi, posta con anticipo adeguato e comunque non oltre 4 chilometri dal punto di rilevamento, secondo il decreto ministeriale del 15 agosto 2007. Il decreto sulla collocazione dell'11 aprile 2024 fissa invece la distanza minima tra il segnale del limite di velocità e il dispositivo: 1 chilometro sulle strade extraurbane, 200 metri sulle urbane di scorrimento, 75 metri sulle altre urbane. Sono due misure diverse, spesso confuse. Il cartello generico di controllo elettronico della velocità basta, secondo la Cassazione, senza dover indicare il tipo di tecnologia usata. Sulle postazioni mobili senza cartello fisso serve un segnale luminoso acceso sul veicolo.
La presegnalazione è sempre obbligatoria
L'articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada stabilisce che le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Il decreto ministeriale del 15 agosto 2007 prevede che il segnale sia posto con anticipo adeguato rispetto al punto di rilevamento, in relazione alla velocità del tratto, e comunque non oltre 4 chilometri dalla postazione. Se tra il cartello e l'autovelox c'è un incrocio che ne riduce l'efficacia, la segnalazione va ripetuta dopo l'incrocio.
La direttiva del Ministero dell'Interno del 21 luglio 2017 chiede di eliminare i cartelli "civetta", cioè quelli non regolamentari o relativi a postazioni non più attive.
Due distanze diverse, da non confondere
Il decreto sulla collocazione dell'11 aprile 2024 disciplina, separatamente dalla presegnalazione, la distanza minima tra il segnale che indica il limite di velocità e il dispositivo di rilevamento.
| Tipo di strada | Dal segnale del limite al dispositivo | Distanza tra due dispositivi |
|---|---|---|
| Autostrade | senza distanza fissata | 4.000 metri |
| Extraurbane principali | 1.000 metri | 3.000 metri |
| Altre extraurbane | 1.000 metri | 1.000 metri |
| Urbane di scorrimento | 200 metri | 1.000 metri |
| Altre strade urbane | 75 metri | 500 metri |
Questa misura è concettualmente diversa dal cartello di preavviso vero e proprio, che segue le regole del decreto del 2007. La letteratura online le confonde spesso, ma nel testo del verbale o nella ricostruzione dei luoghi conviene tenerle distinte.
Postazioni fisse, mobili e la pattuglia
Le postazioni fisse non presidiate funzionano con dispositivi automatici, omologati per un funzionamento autonomo, senza bisogno di un operatore sul posto.
Le postazioni presidiate richiedono invece un operatore presente al momento del rilevamento, spesso con una pattuglia nelle vicinanze.
I dispositivi mobili a bordo di un veicolo hanno l'obbligo di un segnale luminoso sul tetto, con la dicitura "rilevamento dinamico velocità", acceso durante il funzionamento: è la forma di presegnalazione pensata per il controllo mobile.
- Fisso non presidiato: cartello o segnale luminoso fisso, nessun operatore richiesto
- Fisso o mobile presidiato: operatore presente sul posto
- Mobile su veicolo: segnale luminoso sul tetto acceso durante il rilevamento
Il cartello generico basta
Secondo un orientamento della Cassazione, la segnaletica generica di controllo elettronico della velocità è sufficiente: non è necessario indicare a schermo se si tratti di autovelox, Tutor o altro sistema. L'ordinanza n. 2857/2025 ha chiarito che la funzione di avviso è assicurata da qualsiasi cartello di avviso, fisso o mobile, purché visibile.
Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali, l'accertamento senza fermare il veicolo sul momento richiede in più un decreto del Prefetto che individui il singolo tratto autorizzato: ogni Prefettura pubblica l'elenco aggiornato dei tratti abilitati nella propria provincia.
Contestazione immediata: quando si applica
L'articolo 201 del Codice della Strada permette di non contestare la violazione sul momento nei casi previsti, tra cui il rilevamento con apparecchi a distanza della velocità e i dispositivi individuati dal decreto prefettizio. In questi casi il verbale deve indicare il motivo per cui la contestazione immediata non è avvenuta.
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